STATUTO
DEL CIRCOLO ARCI “Guernica”
DEFINIZIONE
E FINALITA'
Art.1
Il
Circolo ARCI “Guernica”, costituito in Imperia, Strada Pinea 47,
è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista,
apartitico, a carattere volontario, democratico, progressista ed
antifascista.
Non
persegue finalità di lucro.
Art.2
Lo
scopo principale del Circolo è promuovere socialità e
partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei
propri soci, come dell’intera comunità, realizzando attività
culturali, sportive e ricreative, nonché servizi.
Tutti
i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e
formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una
battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di
violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di
discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata, sono
potenziali settori d'intervento del Circolo.
Il
Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà
compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e
finanziarie che riterrà opportune.
I
SOCI
Art.3
Il
numero dei soci è illimitato. Può diventare socio
chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il
diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria
identità sessuale, nazionalità appartenenza etnica,
politica e religiosa.
I
minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo
previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto
in assemblea.
Agli
aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello
statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo
status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può
venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono
pertanto ammesse iscrizioni che violino tali principi, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a
termine.
Art.4
Gli
aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo,
menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di
nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo
statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi
sociali.
Art.5
E’
compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più
Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi,
entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito
alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano
in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga
accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ed
i suoi dati saranno conservati con ogni cura.
Nel
caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data
risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà
presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in
via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Art.6
I
Soci hanno diritto a:
-
frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative
e manifestazioni promosse dal Circolo.
-
a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni
riguardanti il Circolo;
-
ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno
diritto al voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al
versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di
svolgimento dell’assemblea.
Art.7
Il
socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al
rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza
delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di
irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle
attività del Circolo e nella frequentazione della sede.
La
quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico
vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce
pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione
a proventi, non e in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art.8
La
qualifica di socio si perde per:
-
decesso;
-
mancato pagamento della quota sociale;
-
dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo;
-
espulsione o radiazione;
Art.9
Il
Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione
disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della
gravità infrazione commessa, il richiamo scritto, la
sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti
motivi:
-
inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali
regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
-
denigrazione del Circolo, organi sociali, dei suoi soci;
-
l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo,
ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
-
il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
-
appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di
proprietà del Circolo;
-
l'arrecare in qualunque modo danni morali e materiali al Circolo, ai
locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il
danno dovrà essere risarcito.
Art.10
Contro
ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è
ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale
decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al
Collegio dei Garanti.
PATRIMONIO
SOCIALE E RENDICONTAZIONE
Art.11
Il
patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è
costituito da:
-
beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
-
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
-
fondo di riserva.
Art.12
L’esercizio
sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso
deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario
all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
Ulteriore
deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità
o impedimento.
Il
rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo
analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la
consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di
determinare la competenza dell’esercizio.
Art.13
La
previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo
è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione
delle linee generali di attività del Circolo
Art.14
Sono
previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva.
L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione
dell’assemblea dei soci.
Il
residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al
fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per
iniziative consone agli scopi di cui all’art.2 e per nuovi impianti
o attrezzature.
L'ASSEMBLEA
E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.15
Partecipano
all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto
al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di
svolgimento dell'assemblea stessa.
Le
riunioni dell’assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del
consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e
l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da
esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.
Art.16
L'assemblea
generale dei soci può essere convocata in via straordinaria
dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi che esulano
dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 18 e
31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei
sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea
dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene
richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la
convocazione.
Art.17
L'assemblea
è regolarmente costituita alla presenza della metà più
uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta
dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece,
l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del
giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.18.
Non
sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art.18
Per
deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al
regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto
dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei
soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti
dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la
liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art.31.
Art.19
L'assemblea
è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in
seno alla stessa.
Le
votazioni devono avvenire per alzata di mano.
Per
l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio
segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Le
deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti
all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi
alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a
disposizione dei Soci per la consultazione.
Art.20
L'assemblea
generale dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art.6:
-
approva le linee generali del programma di attività;
-
approva il rendiconto annuale;
-
delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno
sociale successivo;
-
elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei
sindaci revisori), alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni
degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a
nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei
componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti,
all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior
anzianità di iscrizione al Circolo;
-
nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e
l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione
elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo
svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
-
delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
GLI
ORGANISMI DIRIGENTI
Art.
21
Il
consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in
carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i
consiglieri sono rieleggibili.
Art.
22
Il
Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può
avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di
lavoro da esso nominate, nonchè dell'attività
volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze
specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi,
ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti
professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate
dall’assemblea.
Art.23
Il
Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
-
Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è
responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede
il consiglio.
-
Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od
impedimento di questi, ne assume le mansioni.
-
Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i
verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il
Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre
funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività
del Circolo.
Art.24
Compiti
del Consiglio Direttivo sono:
-
eseguire le delibere dell'Assemblea;
-
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle
linee approvate dall'Assemblea;
-
predisporre il rendiconto annuale;
-
predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la
previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
-
deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo
scopo uno o più Consiglieri;
-
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
-
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività
sociali;
-
curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà
del Circolo o ad esso affidati;
-
decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle
attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e
viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente
Statuto.
Art.25
Il
Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un
giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e
straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre
Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le
sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di
voti dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti
comporta la reiezione della proposta.
Delle
deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo
firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli
atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di
consultarlo.
Art.26
I
Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le
riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che
ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive,
decade.
Decade
comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del
Consiglio.
Il
Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista,
dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio;
diversamente, a discrezione del Consiglio.
La
quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei
componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo
decade.
Il
Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia
deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il
Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare
l’assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art.27
Viene
demandato al Collegio dei Garanti dell’ARCI Nuova Associazione
territoriale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate
all’interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del
regolamento e sull’inosservanza delle delibere.
Esso
potrà deliberare l’espulsione dei soci deferiti al Collegio,
ai sensi dell’art. 9.
Art.28
Il
collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il
compito di controllare tutta l’attività amministrativa e
finanziaria del Circolo, nonché di verificare l’attuazione
delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio
direttivo e all’assemblea.
Si
riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno (ogni quattro
mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta
motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.
Art.29
I
Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio
direttivo, con voto consultivo.
Art.30
Le
cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili fra di
loro.
SCIOGLIMENTO
DEL CIRCOLO
Art.31
La
decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da
almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in una
assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei
medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel
corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a
distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente
pubblicizzata a mezzo stampa lo scioglimento potrà comunque
essere deliberato.
L’assemblea
stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le
eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal
presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più
liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.32
Per
quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide
l'assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.